Un dizionario per orientarsi

Per capire chi può usufruire del diritto d’asilo, occorre conoscere una terminologia che troppo spesso è male utilizzata. Ecco alcune parole essenziali per comprendere meglio il tema del diritto d’asilo.

Apolide: persona a cui nessuno Stato riconosce la cittadinanza: letteralmente, “senza patria”.

Richiedente asilo: colui che, avendo lasciato il proprio Paese d’origine, non può o non intende avvalersi della protezione di quello Stato e, trovandosi in un altro Paese, inoltra richiesta di protezione al governo del Paese che lo ospita.
La sua domanda viene esaminata in Italia dalle Commissioni territoriali esaminatrici (collegate e coordinate dalla Commissione Nazionale): fino al momento della decisione in merito alla domanda egli è un richiedente asilo.

Rifugiato: il rifugiato è il richiedente asilo a cui viene accordata la protezione dello Stato che lo ospita quando si accerta che è stato costretto a lasciare il proprio Paese a causa di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Questa definizione, introdotta dall’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, è stata ripresa dalla legge di attuazione n. 772 del 1954 nel sistema giuridico italiano. A differenza del migrante, egli non ha scelta: non può tornare nel proprio Paese perché teme di subire persecuzioni o per la sua stessa vita.

Sfollato climatico: è la persona costretta a sfuggire nel contesto di catastrofi ambientali e cambiamenti climatici. La Convenzione di Ginevra (1951) non riconosce la figura del “rifugiato climatico” perché l’ambiente non è considerato causa di “persecuzione”. Secondo l’UNHCRè più preciso riferirsi a “persone sfollate nel contesto di disastri e cambiamenti climatici”. Tra loro molti migranti hanno diritto alle forme di protezione riconosciute dalla comunità internazionale: chi fugge da una guerra provocata dalla scarsità di risorse dovuta alla desertificazione, avrà diritto a una protezione (asilo o sussidiaria).

Sfollato interno: spesso usato come traduzione dell’espressione inglese Internally displaced person (IDP). Per sfollato si intende colui che abbandona la propria abitazione per gli stessi motivi del rifugiato, ma non oltrepassa un confine internazionale, restando dunque all’interno dei proprio Paese.
In altri contesti, si parla genericamente di sfollato come di chi fugge, anche a causa di catastrofi naturali.

Protezione sussidiaria: protezione accordata dalla Commissione territoriale a chi, pur non avendo i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, è considerato meritevole di protezione poiché sussistono fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo Paese correrebbe il rischio di subire un danno grave e per questo non vuole o non può tornarvi. Il riconoscimento viene effettuato ai sensi del D.lgs. 251/07 e del D.Lgs. 25/08.

Profugo: termine generico che indica chi lascia il proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni o catastrofi naturali.

Minore straniero non accompagnato: i minori stranieri non accompagnati sono ragazzi con meno di 18 anni di età, senza genitori e non accuditi da alcun adulto responsabile per legge o convenzione. I minori non accompagnati possono chiedere asilo ed essere quindi riconosciuti rifugiati.

Migrante irregolare: chi, per qualsiasi ragione, entra senza regolari documenti di viaggio in un altro Paese. Molte persone in fuga da guerre e persecuzioni, impossibilitate a chiedere al proprio governo il rilascio di tali documenti, giungono in modo irregolare nel Paese in cui poi inoltrano domanda d’asilo. I migranti irregolari spesso in modo dispregiativo vengono chiamati “clandestini”.

Migrante: termine generico che indica chi sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o definitivamente, in un altro. Tale decisione, che ha carattere volontario anche se spesso è indotta da misere condizioni di vita, dipende generalmente da ragioni economiche, avviene cioè quando una persona cerca in un altro Paese un lavoro e migliori condizioni di vita.

Extracomunitario: persona non cittadina di uno dei ventisette paesi che attualmente compongono l’Unione Europea, ad esempio uno svizzero.

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