Con una ordinanza di 11 pagine, il Tribunale civile di Catania ha stabilito che l’emanazione di un decreto interministeriale del 4 novembre del 2022 che ha imposto il divieto alla nave di soccorso Humanity 1 di sostare nelle acque territoriali e’ stata una condotta illecita. Avrebbe impedito si legge nell’ordinanza “in modo discriminatorio il diritto al salvataggio e l’accesso alla procedura di asilo” a una parte dei migranti.
Il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul caso della Sos Humanity condanna il governo a pagare le spese legali nel procedimento mosso dai legali della ong. La nave dell’organizzazione umanitaria nel novembre scorso vide toccare terra 179 persone in tutto solo dopo l’intervento delle autorità sanitarie che ordinavano l’immediato sbarco, visto anche le difficili condizioni del mare di coloro che versano in condizioni di emergenza e precarie condizioni di salute. Altre 35 persone, ritenute “sane” furono costrette a rimanere a bordo della nave che avrebbe dovuto lasciare le acque italiane e fecero ricorso contro il decreto interministeriale. L’obiettivo era garantire che il loro diritto di richiedenti protezione ad accedere a una procedura formale di asilo a terra fosse garantito con urgenza. Prima che il Tribunale di Catania potesse prendere una decisione, i migranti rimasti su Humanity 1 sono stati autorizzati a sbarcare l’8 novembre 2022.
«Fra gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, vi è quello di fornire assistenza ad ogni naufrago, senza possibilità di distinguere, come sancito nel decreto interministeriale applicato nella circostanza, in base alle condizioni di salute», si legge nella sentenza firmata dal presidente del Tribunale civile di Catania, Marisa Acagnino. E ribadisce, richiamando la sentenza 6626 della Cassazione penale, «Il dovere di soccorso non può considerarsi adempiuto con il solo salvataggio dei naufraghi”, ma con la discesa a terra “presso un “luogo sicuro” (place of safety), e cioè in un luogo dove le operazioni di soccorso si considerano concluse».